La Riforma del Terzo settore rappresenta una fondamentale novità per le associazioni e gli altri enti non profit operanti nel panorama italiano. Nel nuovo Codice del Terzo Settore centrale è la figura degli ETS (Enti del Terzo settore) che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita.
Per rientrare tra gli ETS le organizzazioni dovranno iscriversi al Registro Unico nazionale del Terzo settore e rientrare in una delle categoria previste:
– ODV (Organizzazione di Volontariato),
– APS (Associazione di Promozione Sociale),
– Enti filantropici,
– Imprese Sociali (incluse le cooperative sociali),
– Reti Associative,
– Società di Mutuo Soccorso,
– Associazioni riconosciute e non,
– Fondazioni e altri enti di carattere privato.
Sono parzialmente ETS anche gli enti religiosi.
Non sono ETS le società, le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.
L’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore è obbligatoria per essere riconosciuti ETS.
E’ importante ricordare che le agevolazioni fiscali e le facilitazioni riportate nel Codice del Terzo settore dipendono dall’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore.
A partire dall’esercizio successivo all’autorizzazione della Comunità Europea e comunque non prima dell’effettiva operatività del Registro unico, vengono abrogate le norme relative agli attuali registri delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale).
Con l’abrogazione della normaiva Onlus, viene implicitamente a mancare il registro delle Onlus.
Con il Decreto “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” approvato il 21 giugno 2019 la scadenza per gli adeguamenti statutari è stata prorogata al 30 giugno 2020.
La circolare 28 dicembre 2018 esplicita due diverse modalità per le approvare le modifiche: “semplificata”, applicando la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie nello statuto di ciascun ente; oppure “non semplificata”, applicando invece le procedure e la maggioranza qualificata previste normalmente per le modifiche statutarie all’interno dello statuto.